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– Elezioni rinnovo consiglio d’Istituto

Home > Avvisi > – Elezioni rinnovo consiglio d’Istituto

elezioni rinnovo CI 2015

Prot. n.  4781/A5  del  16/10/2015

 

Ai Docenti

Agli Alunni

Liceo Scientifico

Liceo Linguistico

Liceo Scienze Umane

 

p.c.                          Al DSGA

Al personale ATA

Sede

 

Alla Commissione Elettorale

ALL’ALBO D’ISTITUTO

Al Sito della Scuola

 

 

 

Oggetto: votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio

 

 

  • Visto il  D.Lgs. n. 297 del 16.4.94, parte I, Titolo I, Capo I
  • Vista l’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.92 – n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 oltre
  • Vista la C.M. n. 18 del 07/09/2015
  • Vista la circ. USR Campania prot. n. AOODRCA/RU/10027 del 15/09/2015

 

SI COMUNICA

 

che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio sono fissate per

 

Domenica 15 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Lunedì 16 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30

 

I seggi elettorali saranno così distribuiti:

Seggio n. 1: sede centrale, Corso Unione Sovietica (Liceo Scientifico e Liceo Linguistico)

Seggio n. 2: sede associata di Casandrino (Liceo delle Scienze Umane)

 

Si ricorda che il C.d.I. è così costituito: n. 8 Docenti ; n. 4 Genitori; n. 4 Alunni; n. 2 membri del Personale ATA.     Si riporta di seguito un “vademecum”dei principali obblighi e del susseguirsi delle operazioni:

 

  • Il Decreto di nomina della Commissione Elettorale è affisso all’Albo di Istituto
  •  Entro 25 giorni prima (21/10/2015)  debbono essere depositati gli elenchi degli elettori
  • Entro 5 giorni dall’ avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla  commissione che decide entro i successivi 5 giorni
  • Dalle ore 9 del 20° giorno (26/10/2015)  e non oltre le ore 12 del 15° giorno (31/10/2015)  antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei candidati
  • Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati
  • Dal 18° (28/10)  al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  ( Assemblea di Istituto, eventuali riunioni in orario extrascolastico)
  • Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
  • Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e  insediati.

 

Si ricorda inoltre quanto segue:

 

Liste dei candidati

 

(Artt. 30-31 OM 215/91 )

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere anche un solo nominativo

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna

L’ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all’organo che procede all’autenticazione .

 

Presentazione Liste dei candidati

 

(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall’O.M. 293/96)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

  • da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altra

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere  candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”

 

 

Verifica delle Liste

 

(Artt. 33-34 OM 215/91 )

La commissione elettorale verifica che:

  1. le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
  2. le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti

Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all’albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso all’U.S.R. I ricorsi sono decisi entro  due giorni

Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo ed inviate ai seggi elettorali

 

Predisposizione delle schede

 

(Art. 36 comma 7 OM 215/91)

Le schede elettorali debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza

I Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli necessari all’atto dell’insediamento stampando e distribuendo i fac-simili di scheda

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”

Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere vidimate con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati

Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati non è indicato secondo quale ordine

 

Costituzione – sede – composizione e nomina dei seggi

 

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare

I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie

I seggi sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti

Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati

I componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale

 

Modalità di voto

 

Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o  conosciuto da un componente del seggio

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull’elenco degli elettori

Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere

Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda

Le due preferenze sono espresse con un segno di matita accanto al nominativo prestampato del candidato

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta

Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti

Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori

 

 

Rappresentanti di lista – Scrutinio

 

(Artt. 41-42-43 OM 215/91 )

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente

Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati)

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato

 

 

Scrutinio

 

(Art. 43 OM 215/91 )

Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista

Se, invece, l’elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

 Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore

 

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

 

(Art. 44 comma 2 Art. 53 OM 215/91)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Del Conte

 

 

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